Whistleblowing
Procedura di gestione delle segnalazioni ai sensi del D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, recante âAttuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionaliâ.
Disposizioni attuative
- Premessa
La presente procedura si applica a Novability Cooperativa Sociale a r.l. Impresa Sociale e ha lo scopo di implementare e disciplinare un sistema di segnalazioni di irregolaritĂ nellâambito dellâattivitĂ svolta dalla SocietĂ . In particolare, la procedura recepisce quanto previsto dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (il âDecreto Whistleblowingâ) di âattuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dellâUnione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionaliâ, che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dellâUnione europea che ledono lâinteresse pubblico o lâintegritĂ dellâamministrazione pubblica o dellâente privato, di cui siano venute a conoscenza in contesto lavorativo.
La Procedura intende rimuovere i fattori che possono disincentivare o ostacolare il ricorso allâistituto, come ad esempio dubbi e incertezze circa le modalitĂ da seguire e timori di ritorsioni o discriminazioni. Lâobiettivo perseguito è pertanto quello di fornire al whistleblower chiare indicazioni operative in merito allâoggetto, ai contenuti, ai destinatari e alle modalitĂ di trasmissione delle segnalazioni, nonchĂŠ circa le forme di tutela che gli vengono offerte nel nostro ordinamento. Il procedimento di gestione delle segnalazioni garantisce la riservatezza, e non lâanonimato, dellâidentitĂ del segnalante.
La procedura è altresÏ conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Tanto premesso, con la presente procedura si illustra il nuovo quadro normativo delineato dal citato decreto legislativo e si forniscono le modalitĂ attraverso le quali i dipendenti e i collaboratori della Cooperativa possono segnalare le violazioni di cui sono venuti a conoscenza nellâambito del proprio contesto lavorativo.Â
- Termini e definizioni
 ANAC: lâAutoritĂ Nazionale Anticorruzione
Codice Privacy:Â il D.Lgs. 30 giugno 2003, 196 (âCodice in materia di protezione dei dati personaliâ) che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
Cooperativa: Novability Cooperativa Sociale a r.l. Impresa Sociale;
Decreto Whistleblowing:Â il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24
Divulgazione pubblica: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
Facilitatore: persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di effettuazione della Segnalazione, operante allâinterno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata (si tratta di soggetti che avendo un legame qualificato con il Segnalante potrebbero subire ritorsioni in ragione di detta connessione)
Funzione di conformitĂ :Â Procedura che valuta e verifica in modo continuativo che il sistema di gestione ai sensi delle norme ISO 37001 per la prevenzione della corruzione sia attuato in modo efficace e sia adeguato a prevenire e fronteggiare i rischi corruttivi cui potrebbe essere sottoposta la Cooperativa.
GDPR:Â il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchĂŠ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
Persona Coinvolta: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
Procedura o Procedura Whistleblowing:Â la presente procedura approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 05/12/2023
Ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia allâautoritĂ giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o che ha sporto denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
RPCT:Â Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il soggetto individuato ai sensi dellâart. 1, comma 7 della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dallâart. 41 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
Segnalante: coloro che hanno la facoltĂ di effettuare una Segnalazione Whistleblowing ai sensi del Decreto Whistleblowing e, in generale, della presente Procedura, tra i quali i dipendenti, collaboratori, azionisti, persone che esercitano (anche in via di mero fatto) funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della SocietĂ e altri soggetti terzi che interagiscano con la SocietĂ (compresi i fornitori, consulenti, intermediari, ecc.) nonchĂŠ stagisti o lavoratori in prova, candidati a rapporti di lavoro ed ex dipendenti;
Segnalazione:Â la segnalazione presentata da un Segnalante ai sensi delle regole di cui alla presente Procedura
Segnalazione anonima:Â le Segnalazioni non contenenti dettagli che consentano o potrebbero consentire, anche indirettamente, lâidentificazione del Segnalante
Segnalazione interna: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
Segnalazione esterna: la comunicazione scritta ed orale delle informazioni sulle violazioni, tramite il canale di segnalazione attivato dallâANAC;
Soggetti Collegati:Â I soggetti per i quali sono applicabili le stesse tutele che il Decreto Whistleblowing prevede per il Segnalante e che sono:
(i) i facilitatori;
(ii) persone del medesimo contesto lavorativo della persona Segnalante e che sono legate alla stessa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
(iii) colleghi di lavoro della persona Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con il Segnalante un rapporto abituale e corrente;
(iv) enti di proprietĂ della persona Segnalante o per i quali la stessa lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativoÂ
- Quadro normativo
Lâart. 1, co. 1, del D.lgs n. 24/2023 disciplina âla protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dellâUnione Europea che ledono lâinteresse pubblico o lâintegritĂ dellâamministrazione pubblica o dellâente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privatoâ.
Le disposizioni previste dal citato decreto legislativo si applicano ai sensi dellâarticolo 3 ai soggetti del settore privato e pubblico, in particolare per i primi si applica:
- ai soggetti che hanno impiegato, nellâultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato ed hanno adottato il Modello Organizzativo 231, in tal caso le segnalazioni possono avere a oggetto condotte illecite o violazione del Modello 231 ed essere effettuate solo attraverso canale interno oppure avere a oggetto violazioni del diritto UE ed essere effettuate attraverso canale interno, esterno, divulgazione pubblica o denuncia.
- ai soggetti che non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori e hanno adottato il Modello 231, le segnalazioni possono riguardare solo condotte illecite rilevanti per la disciplina 231 o violazioni del Modello 231 ed essere effettuate unicamente attraverso il canale interno;
- ai soggetti che hanno impiegato la media almeno di 50 lavoratori e non hanno il Modello 231 oppure rientrano nellâambito di applicazione degli atti dellâUnione di cui alle parti I.B e II dellâAllegato (servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonchĂŠ sicurezza dei trasporti e tutela dellâambiente) anche se non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati, le segnalazioni possono riguardare violazioni del diritto UE ed essere effettuate attraverso canale interno, esterno, divulgazione pubblica o denuncia.
Ai soggetti sopra indicati si applicano le tutele previste dal D.lgs n. 24/2023 nel caso in cui effettuino segnalazioni interne o esterne, denunce allâAutoritĂ giudiziaria o contabile o divulgazioni pubbliche delle informazioni su violazioni di cui siano venuti a conoscenza nellâambito del proprio contesto lavorativo.
Ai sensi dellâarticolo 3, comma 4, del suddetto decreto legislativo, tali tutele si applicano anche qualora la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica avvenga nei seguenti casi:
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
Inoltre, ai sensi del successivo comma 5 del medesimo articolo, le tutele sono estese anche ai Soggetti Collegati al Segnalante, vale a dire:
- al Facilitatore, ossia la persona fisica che, ai sensi della lettera h) del comma 1 dellâarticolo 2 del Lgs n. 24/2023 âassiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante allâinterno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservataâ;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia allâAutoritĂ giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate a essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia allâAutoritĂ giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietĂ della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia allâAutoritĂ giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonchĂŠ agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.
Le misure di protezione previste dallâarticolo 16 del citato decreto legislativo si applicano ai dipendenti pubblici e ai soggetti in precedenza indicati, quando ricorrono le seguenti condizioni:Â
- al momento della segnalazione o della denuncia allâAutoritĂ giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nellâambito oggettivo delineato dal citato articolo 1 del decreto legislativo in esame;
- la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal Capo II del medesimo decreto legislativo.
Inoltre, il successivo comma 2 del menzionato articolo 16 dispone che: âI motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezioneâ.
Le misure di protezione non sono garantite âquando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilitĂ penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia allâautoritĂ giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilitĂ civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, [âŚ] e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinareâ, salvo i casi di limitazione della responsabilitĂ di cui allâarticolo 20 del D.lgs n. 24/2023 (art. 16, comma 3).
Mentre le condizioni per la protezione della persona segnalante si applicano âanche nei casi di segnalazione o denuncia allâautoritĂ giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonchĂŠ nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dellâUnione europeaâ (art. 16, comma 4).
Inoltre, il segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal decreto legislativo in esame se, al momento della divulgazione pubblica, ricorra una delle condizioni previste dallâarticolo 15, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo decreto.
LâidentitĂ del segnalante e qualsiasi altra informazione âda cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identitĂ non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioniâ (art. 12, comma 2).
Nellâambito del procedimento penale detta identitĂ âè coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dallâarticolo 329 del codice di procedura penaleâ (art. 12, comma 3); mentre nellâambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti ânon può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoriaâ (art. 12, co. 4).
Nellâambito del procedimento disciplinare lâidentitĂ del segnalante ânon può essere rivelata, ove la contestazione dellâaddebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.
Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dellâidentitĂ del segnalante sia indispensabile per la difesa dellâincolpato, la segnalazione sarĂ utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identitĂ â (art. 12, comma 5) Infine, la segnalazione è sottratta allâaccesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonchĂŠ dagli articoli 5 e seguenti del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33(art. 12, comma 8).Â
- Chi può effettuare una segnalazione
Le procedure di whistleblowing incoraggiano a segnalare chiunque acquisisca, nel contesto dellâattivitĂ lavorativa, informazioni sugli illeciti commessi dallâorganizzazione o per conto dellâorganizzazione.
Lo scopo della procedura è quello di facilitare la comunicazione di informazioni relative a violazioni riscontrate durante lâattivitĂ lavorativa. A tale scopo lo spettro delle potenziali persone segnalanti è molto ampio ed è composta da:
- Dipendenti;
- Collaboratori;
- Fornitori, subfornitori e dipendenti e collaboratori degli stessi;
- Liberi professionisti, consulenti, lavoratori autonomi;
- Volontari e tirocinanti, retribuiti o non retribuiti;
- Azionisti o persone con funzione di amministrazione, direzione, vigilanza, controllo o rappresentanza;
- Ex dipendenti, ex collaboratori o persone che non ricoprono piĂš una delle posizioni precedenti;
- Soggetti in fase di selezione, di prova o il cui rapporto giuridico con lâente non sia ancora iniziato.
La procedura protegge anche lâidentitĂ dei soggetti facilitatori, le persone fisiche che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, operanti allâinterno del medesimo contesto lavorativo.
- Cosa può essere segnalato
La segnalazione deve riguardare:
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- illeciti che rientrano nellâambito di applicazione degli atti dellâUnione europea o nazionali;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dellâUnione di cui allâarticolo 325 del Trattato sul funzionamento dellâUnione europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno.
Le disposizioni previste dal D.lgs n. 24/2023 non si applicano (art. 1, comma 2):Â
- alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia allâautoritĂ giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- alle segnalazioni di violazioni laddove giĂ disciplinate in via obbligatoria dagli atti dellâUnione europea o nazionali indicati nella parte II dellâallegato al presente decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dellâUnione europea indicati nella parte II dellâallegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dellâallegato al citato decreto;
- alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonchĂŠâ di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dellâUnione europeaâ.
Le condotte illecite, per espressa previsione normativa, devono inoltre riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro subordinato ed autonomo, e quindi devono riguardare situazioni di cui il soggetto ne sia venuto a conoscenza:Â
- Direttamente, in virtĂš del ruolo rivestito e dellâufficio presso cui presta la propria attivitĂ lavorativa o professionale;
- Indirettamente, attraverso notizie e/o informazioni acquisite, anche casualmente, ma in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative o dellâattivitĂ professionale.
Non viene richiesto alla persona segnalante di dimostrare in modo completo la commissione di un illecito ma le segnalazioni devono essere quanto piĂš possibile circostanziate, al fine di consentire un accertamento dei fatti comunicati da parte dei soggetti riceventi. Allo stesso tempo, non si invitano i soggetti segnalanti ad attuare attivitĂ di investigazione che possano esporli individualmente.Â
Non rientrano nellâoggetto di questa procedura le segnalazioni di carattere personale ed inoltre resta ferma lâapplicazione delle disposizioni nazionali o dellâUnione europea in materia di:Â
- informazioni classificate;
- segreto professionale forense e medico;
- segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali.
- Procedura per la segnalazione
AffinchĂŠ possa essere avviata una procedura di valutazione della segnalazione è necessario verificare lâesistenza di una relazione qualificata tra il segnalante e il soggetto pubblico o privato nel quale il primo opera, relazione che riguarda attivitĂ lavorative o professionali presenti o anche passate.
Quanto al contenuto, le segnalazioni devono essere il piĂš possibile circostanziate, al fine di consentire la valutazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni.
In particolare, è necessario che risultino chiari i seguenti elementi essenziali della segnalazione, anche ai fini del vaglio di ammissibilitĂ :Â
- i dati identificativi della persona segnalante (nome, cognome, luogo e data di nascita), nonchĂŠ un recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, specificando i dettagli relativi alle notizie circostanziali e ove presenti anche le modalità con cui si è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione;
- le generalitĂ o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.
- Ă utile anche che alla segnalazione vengano allegati documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonchĂŠ lâindicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.
La Procedura, ai sensi del Decreto Whistleblowing disciplina i canali e le modalitĂ per effettuare una segnalazione.Â
6.1 Canale di segnalazione interno allâenteÂ
La Cooperativa mette a disposizione delle persone segnalanti canali diversi per le segnalazioni di violazioni ai sensi della presente procedura, di cui viene esposta copia sul sito web aziendale nella sezione âWhistleblowingâ.Â
Il dipendente della Cooperativa che intende segnalare ciò cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di servizio con la Cooperativa può rappresentare la violazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) mediante lâapposito Modulo 8.1.3.8.1 integrato nella procedura ai sensi degli standard ISO 37001 ed allegato alla presente procedura.Â
In ogni sito produttivo sono installate delle cassette postali sigillate con lucchetto, allâinterno delle quali il segnalante può solo riporre, senza possibilitĂ di estrarre, in forma cartacea il modulo di segnalazione M. 8.1.3.8.1 adoperando due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante, unitamente a un documento di identitĂ ; nella seconda, lâoggetto della segnalazione.
Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, allâesterno, la dicitura âriservata al gestore della segnalazioneâ.
In alternativa il Modulo M. 8.1.3.8.1, nella medesima modalitĂ tecnica riportata nel paragrafo precedente, potrĂ essere spedito mediante lettera raccomandata allâindirizzo
Via G. Oberdan, 12 â Torchiarolo (BR) 72020 intestato a Novability Coop. Soc. a r.l. Impresa Sociale.Â
In alternativa, il M. 8.1.3.8.1 potrĂ essere recapitato allâindirizzo email:Â segnalazioni@novability.it.
oppure il Segnalante potrĂ compilare il format presente sul sito web nella pagina âSegnalazioniâ allegando il Modello e la documentazione relativa ai fatti.
Il RPCT avrĂ lâincarico di verificare settimanalmente il contenuto delle cassette e di gestire le segnalazioni.
Raccolto il modulo, il segnalante riceve un numero di protocollo e potrĂ verificare lo stato di avanzamento della segnalazione dal soggetto ricevente mediante comunicazioni via e-mail inoltrate dallâindirizzo:
- segnalazioni@novability.it.
Per le segnalazioni in forma orale, invitiamo la persona segnalante a contattare il soggetto ricevente, richiedendo disponibilitĂ per un colloquio telefonico o, eventualmente, un incontro personale tramite lâindirizzo email:
- segnalazioni@novability.it   oppure al numero di telefono 0831-608258.
Le segnalazioni in forma orale vengono verbalizzate e il verbale deve essere firmato dalla persona segnalante, affinchĂŠ sia processato.
 6.2 Canale di segnalazione esterno allâenteÂ
Il dipendente della Cooperativa può effettuare una segnalazione allâAutoritĂ Nazionale Anticorruzione (ANAC) se, al momento della sua presentazione, ricorra una delle seguenti condizioni:Â
- il canale di segnalazione interna indicato nella Procedura non risulti attivo;
- il Segnalante ha giĂ effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Il Segnalante può effettuare una segnalazione esterna tramite il canale istituito e accessibile sul sito dellâANAC delle seguenti violazioni:Â
- illeciti che rientrano nellâambito di applicazione degli atti dellâUnione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformitĂ dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dellâambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dellâUnione europea;
- atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dellâUnione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato nonchĂŠ le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle societĂ o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica lâoggetto o la finalitĂ della normativa applicabile in materia di imposta sulle societĂ ;
- atti o comportamenti che vanificano lâoggetto o la finalitĂ delle disposizioni di cui agli atti dellâUnione nei settori indicati nei numeri precedenti.
LâANAC attiva un canale di segnalazione esterna che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di
crittografia, la riservatezza dellâidentitĂ del segnalante, nonchĂŠ del contenuto della segnalazione e della
relativa documentazione tramite il link              https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing
 6.3 Divulgazioni pubblicheÂ
Al di fuori della procedura interna per le segnalazioni, la legge permette di effettuare anche segnalazioni esterne allâAutoritĂ Nazionale Anticorruzione, in tal caso la persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal decreto legislativo n. 24/2023 se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:Â
- La persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna od esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- abbia fondati motivi di ritenere che a una segnalazione interna non sia dato seguito o che questa possa determinare un rischio di ritorsione;
- abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse, fondati motivi che una segnalazione interna non verrĂ trattata o che le prove della stessa possano essere distrutte o occultate.Â
- Gestione riservata delle segnalazioniÂ
Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RPCT) è il soggetto responsabile alla ricezione e gestione delle segnalazioni di illecito. Il RPCT può essere coadiuvato da soggetti del suo gruppo di supporto specificamente nominati in atto interno.
La gestione delle segnalazioni seguirĂ il seguente iter:
- Iscrizione a protocollo delle segnalazioni secondo lâordine cronologico di ricezione e tenendo in considerazione la gravitĂ dei fatti segnalati. In questa fase il RPCT rilascia al segnalante un avviso di ricevimento entro sette giorni dallâiscrizione a protocollo, nonchĂŠ un secondo avviso di presa in carico qualora la segnalazione dovesse essere ritenuta fondata.
- Il responsabile whistleblowing che riceve le segnalazioni esegue unâanalisi preliminare di procedibilitĂ , se ritenuto dallo stesso opportuno anche con il supporto di consulenti esterni specializzati, al fine di valutarne la rilevanza in relazione allâambito di applicazione del Decreto Whistleblowing e, in generale, della Procedura.
- Se la segnalazione è ritenuta fondata, il responsabile dialoga con la persona segnalante per chiarire e approfondire quanto ricevuto, dialogo che prosegue anche durante le fasi di accertamento. Il RPCT, dopo una valutazione iniziale, svolge unâattivitĂ di accertamento delle informazioni segnalate, anche richiedendo specifiche informazioni ad altri uffici e funzioni interni allâorganizzazione. Nel caso in cui non dovesse trovare fondamento, la segnalazione verrĂ chiusa comunicando per iscritto al segnalante le motivazioni dellâarchiviazione, come per esempio:
- manifesta infondatezza per lâassenza di elementi riconducibili alle Violazioni tipizzate;
- accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della Segnalazione;
- produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite.
I dipendenti della Cooperativa â dirigenti e non â che dovessero essere coinvolti dal RPCT nella gestione della segnalazione sono, comunque, tenuti alla cura dellâanonimato del segnalante e alla trattazione della procedura in osservanza dei criteri di riservatezza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza, custodendo e controllando i dati oggetto di trattamento in modo da evitare rischi, anche accidentali, di distruzione, perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.
Ogni trattamento dei dati personali è effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali, cosĂŹ come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito, âCodiceâ) e dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205.
- Entro 3 mesi dal giorno della segnalazione, al termine dellâattivitĂ di accertamento, comunica lâesito delle attivitĂ di accertamento o fornisce riscontro qualora queste non fossero concluse, in questo caso il RPCT invita la persona segnalante a tenere monitorata la casella email fino a conoscere lâesito definitivo delle stesse.
Il RPCT ha inoltre la facoltĂ di richiedere chiarimenti e/o integrazioni alla Persona Coinvolta durante lo svolgimento delle attivitĂ di gestione della Segnalazione. Ă fatta salva, inoltre, la possibilitĂ per il Segnalante di fornire ulteriori informazioni nel caso in cui il fatto oggetto di Segnalazione sia proseguito, interrotto o addirittura aggravato.
Tra i possibili esiti che possono essere comunicati alla persona segnalante ci sono:
- Correzione di processi interni;
- Avvio di un procedimento disciplinare nei confronti della Persona Coinvolta, nel rispetto della normativa, della contrattazione collettiva eventualmente applicabile;
- Valutare, assieme agli altri organi aziendali competenti, lâopportunitĂ di avviare un procedimento disciplinare nei confronti del Segnalante in relazione alle segnalazioni in siano accertate malafede e/o un intento meramente diffamatorio, confermati anche dalla infondatezza della stessa Segnalazione;
- concordare con il Sindaco unico, interessato da particolari Segnalazioni riguardanti tematiche relative a denunce ex art. 2408 c.c. (denunce da parte di soci), eventuali iniziative da intraprendere prima della chiusura della Segnalazione stessa;
- concordare assieme alla funzione aziendale interessata dalla Violazione, un eventuale action plan necessario per la rimozione delle debolezze di controllo rilevate, garantendo altresĂŹ il monitoraggio della sua attuazione;
- Trasferimento dei risultati delle attivitĂ di accertamento alla procura della Repubblica (e/o della Corte dei conti in caso di danno erariale);
- Archiviazione per mancanza di evidenze.
La segnalazione che venga erroneamente inviata al superiore gerarchico potrebbe non essere trattata come una segnalazione di whistleblowing, in quanto questâultimo non ha gli stessi obblighi di riservatezza in carico al soggetto ricevente.
Le Segnalazioni (e la documentazione correlata) sono conservate secondo procedura per il tempo necessario al trattamento delle stesse e, comunque, non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dellâesito finale del processo di gestione della Segnalazione.Â
- Misure di protezione a tutela del segnalanteÂ
Il Decreto Whistleblowing prevede misure di protezione nei confronti del Segnalante e di Soggetti Collegati:
- divieto di ritorsione in ragione di una Segnalazione;
- misure di sostegno, che consistono in informazioni, assistenza, consulenza a titolo gratuito da parte di enti del terzo settore indicati in un elenco disponibile sul sito dellâANAC in merito alle modalitĂ di segnalazione e alle previsioni normative in favore del Segnalante e della Persona Coinvolta;
- protezione dalle ritorsioni, che comprende:
â la possibilitĂ di comunicare allâANAC le ritorsioni che si ritiene di aver subito a seguito di una Segnalazione;
â la previsione di nullitĂ degli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione, da far valere anche in sede giudiziaria;
- limitazioni di responsabilitĂ in caso di rivelazione (o diffusione) di violazioni coperte da obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto dâautore o alla protezione dei dati personali oppure di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della Persona Coinvolta o denunciata, se:
â al momento della rivelazione (o diffusione) vi fossero fondati motivi per ritenere che la stessa fosse necessaria per svelare la Violazione;
â sussistono le condizioni per lâapplicazione delle misure di protezione;
- limitazioni di responsabilitĂ , salvo che il fatto costituisca reato, per lâacquisizione delle informazioni sulle Violazioni o per lâaccesso alle stesse;
- sanzioni.
Le misure di protezione sopra elencate si applicano al Segnalante e ai Soggetti Collegati a condizione che:
- al momento della Segnalazione, lâautore della Segnalazione avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle Violazioni segnalate o denunciate fossero vere e rientrassero nellâambito di applicazione del Decreto Whistleblowing;
- la Segnalazione è stata effettuata in conformità a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing.
Le misure di protezione trovano applicazione anche in caso di Segnalazione Anonima, se il Segnalante è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni. In particolare il D. Lgs. 24/2023 precisa, allâart 17, quali sono i casi di comportamenti ritorsivi verso chi segnala le irregolaritĂ , e si tratta in particolare di:
- licenziamento;
- sospensione, anche di natura disciplinare o misure analoghe;
- mancate promozioni o le retrocessioni di grado;
- cambiamento di mansioni;
- trasferimento;
- modifiche nellâorario di lavoro;
- ostracismo, molestie, discriminazione ed il trattamento sfavorevole;
- mancato rinnovo o risoluzione anticipata di contratti a tempo determinato.
Il dipendente segnalante è tutelato da qualsiasi ritorsione ossia âqualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia allâautoritĂ giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiustoâ (art. 2, comma 1, lettera m), del D.lgs n. 24/2023).
Lâeventuale adozione di misure ritenute ritorsive può essere comunicata allâANAC dal segnalante medesimo ai sensi dellâarticolo 19 del medesimo decreto legislativo.Â
- Riservatezza e anonimatoÂ
Il soggetto ricevente è tenuto a trattare le segnalazioni preservandone la riservatezza. Le informazioni relative allâidentitĂ del soggetto segnalante, del soggetto segnalato e di ogni altra persona menzionata nella segnalazione sono trattate secondo i principi di confidenzialitĂ ai sensi del GDPR e del Codice Privacy, cosĂŹ come sono trattate in modo confidenziale anche tutte le informazioni contenute nella segnalazione.
Le persone competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni ai sensi della presente Procedura devono essere autorizzate a trattare i dati personali relativi alle Segnalazioni ai sensi degli artt. 29 e 32 del GDPR e dellâart. 2-quaterdecies del Codice Privacy. Ai Segnalanti e alle Persone Coinvolte devono essere fornite idonee informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.
LâidentitĂ della persona segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso. La conoscenza delle segnalazioni e dei relativi atti di accertamento sono sottratti anche al diritto allâaccesso amministrativo da parte dei soggetti interessati.
I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti, devono essere cancellati immediatamente. Le segnalazioni ricevute, le attivitĂ di accertamento e le comunicazioni tra la persona segnalante e la persona ricevente sono documentate e conservate in conformitĂ alle prescrizioni in materia di riservatezza e protezione dei dati.
Le segnalazioni contengono dati personali e possono essere trattate e mantenute solo per il tempo necessario al loro trattamento: questo tempo comprende lâanalisi, le attivitĂ di accertamento e quelle di comunicazione degli esiti, oltre a una eventuale tempistica ulteriore per possibili commenti aggiuntivi. In nessun caso le segnalazioni saranno conservate oltre i 5 anni successivi alla comunicazione dellâesito delle attivitĂ di accertamento alla persona segnalante.
La SocietĂ ha definito il proprio modello di ricevimento e gestione delle Segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dellâart. 35 del GDPR.
Lâunico motivo di possibile rivelazione dellâidentitĂ della persona segnalante può avvenire nel caso in cui gli atti di accertamento siano inoltrati presso una procura ordinaria o contabile e la conoscenza della stessa sia necessaria ai fini del diritto di difesa durante un procedimento giudiziario ordinario o contabile presso la Corte dei conti.
Per quanto riguarda lâaccesso ai dati personali, questi sono conosciuti solo dal soggetto ricevente e, se indicato in specifico atto organizzativo, dai membri dello staff di supporto alla gestione della segnalazione.
Nel corso delle attivitĂ di accertamento il soggetto ricevente può condividere con altre funzioni dellâente informazioni preventivamente anonimizzate e minimizzate rispetto alle specifiche attivitĂ di competenza di queste ultime.
Con riferimento allâesercizio dei diritti e delle libertĂ dellâinteressato, nel caso in cui lo stesso sia la Persona Coinvolta, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR non potranno essere esercitati (con richiesta al Titolare ovvero con reclamo ai sensi dellâarticolo 77 del GDPR) qualora ne possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dellâidentitĂ del Segnalante (v. articolo 2-undecies del Codice Privacy e articolo 23 del GDPR) e/o al perseguimento degli obiettivi di conformitĂ alla normativa in materia di segnalazione di condotte illecite.
Lâesercizio dei diritti da parte della Persona Coinvolta (incluso il diritto di accesso) potrĂ essere esperito, pertanto, nei limiti in cui la legge applicabile lo consente e successivamente ad unâanalisi da parte degli organismi preposti, al fine di contemperare lâesigenza di tutela dei diritti degli individui con la necessitĂ di contrasto e prevenzione delle violazioni delle regole di buona gestione societaria ovvero delle normative applicabili in materia.
La segnalazione effettuata su linea telefonica o attraverso il sistema di messaggistica vocale registrato è documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e allâascolto.
La segnalazione effettuata in occasione di un incontro con RPCT è documentata, previo consenso della persona segnalante, mediante verbale redatto a cura di colui che riceve la segnalazione. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale mediante la propria sottoscrizione.
Il RPCT/FC rende conto nella relazione annuale/riesame funzione compliance, con modalitĂ tali da garantire
la riservatezza dei segnalanti, del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento.Â
- SanzioniÂ
Ă soggetto a sanzioni pecuniarie (da 10.000 a 50.000 euro) chiunque si renda responsabile di una delle seguenti condotte:
- compimento di atti di ritorsione ai danni del Segnalante o delle Persone Collegate in relazione a Segnalazioni;
- ostacolo o tentato ostacolo allâeffettuazione della Segnalazione;
- violazione degli obblighi di riservatezza previsti dalla Procedura e dal Decreto Whistleblowing;
- mancata istituzione dei canali di Segnalazione secondo i requisiti previsti dal Decreto Whistleblowing;
- mancata adozione di una procedura per lâeffettuazione e la gestione delle segnalazioni o mancata conformitĂ della stessa al Decreto Whistleblowing;
- mancata verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute.
- ResponsabilitĂ del Whistleblower
Le Segnalazioni devono essere effettuate in buona fede, resta impregiudicata la responsabilitĂ penale del Segnalante qualora una Segnalazione integri il reato di calunnia o di diffamazione o altre fattispecie di reato e salvi i casi di non punibilitĂ di cui al Decreto Whistleblowing
Non è dovuta alcuna tutela del segnalante nel caso in cui con la propria denuncia incorra in responsabilitĂ penale a titolo di calunnia o diffamazione e in responsabilitĂ civile ai sensi dellâart. 2043 del codice civile (risarcimento per danno illecito). In tal caso il segnalante incorre in responsabilitĂ disciplinare.
Ă prevista lâirrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti del Segnalante quando (fuori da specifici casi previsti dal Decreto Whistleblowing) è accertata in capo allo stesso:
- anche con sentenza di primo grado, la responsabilitĂ penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia allâautoritĂ giudiziaria ovvero
- la responsabilitĂ civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.
Sono altresĂŹ fonte di responsabilitĂ , in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti, eventuali forme di abuso della presente procedura operativa, quali le segnalazioni meramente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dellâistituto oggetto della presente procedura.Â
- Informazione e diffusione della proceduraÂ
Le informazioni sulla presente Procedura sono rese accessibili e disponibili a tutti, rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro e pubblicate anche in una sezione dedicata del sito internet aziendale  www.novability.it
